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Ordinanza — n. 596/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 596/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 596/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICOLA BERNARDINO nato a NAPOLI il 16/09/1997 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Bernardino Formicola, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 596/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICOLA BERNARDINO nato a NAPOLI il 16/09/1997 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bernardino Formicola, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 bis, 20 bis, 163 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, con riferimento all'unico motivo residuo, in esito alla rinuncia di tutti i motivi di appello, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello ha congruamente motivato dando conto delle ragioni inerenti al trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare pagg. 2-4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/1