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Ordinanza — n. 594/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of non-prosecution cause and sentencing comparison arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Castaldi inadmissible, rejecting his claims regarding the non-prosecution cause and sentencing comparisons. The court found the first argument infounded because the lower court correctly assessed the lack of particular triviality without needing to examine every element, while the second argument was inadmissible as it did not properly confront the reasoning on mitigating circumstances versus recidivism. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge's discretionary evaluation of triviality under Art. 131-bis requires a complex assessment of specific case features but does not mandate examining all statutory elements, provided relevant factors are indicated and the decision is properly motivated.

Parole chiave

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non-prosecution cause triviality assessment sentencing discretion recidivism comparison appeal inadmissibility mitigating circumstances judicial motivation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Gennaro Castaldi, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Gennaro Castaldi, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDI GENNARO nato a NAPOLI il 11/07/1979 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Castaldi, ritenuto cheil primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze; segnatamente la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contesta, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione posta a base della decisione sul trattamento sanzionatorio che implicitamente ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche procedendo alla riduzione della pena (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos