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Ordinanza — n. 591/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as non-punishability issue not raised in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 591/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Djamel Bouaziz's appeal inadmissible because the ground contesting the non-punishability provision was not properly raised in the appellate stage. Although the applicant briefly mentioned the issue in the appeal, the court ruled that specific arguments must be substantiated in the cassation petition to be admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds contest the non-punishability of the act were not specifically and substantively raised in the appellate judgment, as such issues must be the object of the appeal grounds themselves.

Parole chiave

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non-punishability provision admissibility of appeal appellate grounds requirement cassation procedural rules failure to raise issue allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Djamel Bouaziz, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAZIZ DJAMEL nato il 07/07/1977 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Djamel Bouaziz, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11