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Ordinanza — n. 589/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting fact reconstruction beyond appellate court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Graziella Riitano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Riitano argued that the lower court violated procedural rules by failing to address specific complaints regarding Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the appeal sought an impermissible factual reconstruction reserved exclusively for the trial judge, whose decision was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance, as the exclusive power to assess factual elements belongs to the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction powers Court of Cassazione limits Article 606 procedural code Article 648 penal code reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Graziella Riitano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 648 cod. pen.
pen., in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
pen., in relazione all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIITANO GRAZIELLA nato a QUARTU SANT ELENA il 28/06/1958 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Graziella Riitano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto la Riitano responsabile del reato a lei ascritto); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1