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Ordinanza — n. 585/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and decisive impact on evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 585/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Spataro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spataro challenged the lower court's findings on specific crimes and the evaluation of witness testimony, arguing for a new trial. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and failed to demonstrate how the alleged errors fundamentally disrupted the logical reasoning or the weight of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals must present specific, new arguments that decisively affect the outcome; mere repetition of rejected grounds or inconsequential evidentiary flaws renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds evidence evaluation double conformity rule carenza di credibilità oggettiva prove inconcludenti mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO DANIELE nato a PALERMO il 12/09/1988 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Spataro, ritenuto che le prime due doglianze dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, per i reati di cui all'art. 75 comma 2, D.Igs.159/2011 e 648 bis cod. pen., non sono deducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 4-8 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto integrati i reati contestati, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la doglianza, con cui si contesta la motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisa, ed il travisamento della prova con particolare riferimento all'escussione del teste Calogero Vinci, non sono ammissibili in quanto detti vizi sono ravvisabili ed efficaci solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de