Italian court dismisses appeal claiming attempted robbery instead of improper robbery due to post-theft threat.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Nascimento Cardoso Eulino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from improper robbery to attempted robbery, but the court found this claim unfounded based on the facts. The court determined that the defendant's threat was exercised after the theft to avoid control and secure possession, which aligns with the definition of improper robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The court must reject an appeal claiming a different classification of a crime when the factual dynamics, such as threats used post-theft to secure possession, clearly support the original conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCIMENTO CARDOSO EULINO nato 11 14/07/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nascimento Cardoso Eulino, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata riqualificazione del reato di rapina impropria consumata, in quello di rapina tentata, è manifestamente infondato avuto riguardo alla dinamica dei fatti e cioè all'esercizio della minaccia da parte dell'imputato, dopo l'avvenuta sottrazione dei beni per sottrarsi al controllo ed assicurarsi il possesso dei beni (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11