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Ordinanza — n. 582/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as arguments merely repeat rejected lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bloj Constantin Catalin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability for receiving stolen goods due to a lack of psychological elements and flawed reasoning regarding possession. The court rejected these claims as they were merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level and deemed manifestly unfounded based on the evidence of possession without a credible explanation of origin.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance and manifestly unfounded are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of rejected arguments receiving stolen goods liability lack of psychological elements manifestly unfounded appeal prova conseguente reiterazione di reati penali favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Costantin Catalin Bloj; ritenuto che il entrambi i motivi di ricorso con cui si contesta la affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Costantin Catalin Bloj; ritenuto che il entrambi i motivi di ricorso con cui si contesta la affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLOJ CONSTANTIN CATALIN nato il 25/03/1990 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Costantin Catalin Bloj; ritenuto che il entrambi i motivi di ricorso con cui si contesta la affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., deducendo la mancanza dell'elemento psicologico del reato e l'illogicità della motivazione laddove si è sostenuto che l'imputato dovesse rispondere del delitto di ricettazione pur assumendo che avesse conseguito il possesso del bene in prossimità del furto, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata) ed appaiono manifestamente infondati dovendosi ribadire che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il