Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 580/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-appealable recidiva and untimely prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Di Coste inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued for lack of reasoning regarding the lower court's reliance on prior judgments and claimed the crime had expired and recidiva was omitted. The court rejected these claims because recidiva is not a standalone appeal ground and the prescription defense was invalid given the established recidiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: An appeal is inadmissible if recidiva is not raised as a specific appeal ground and prescription defenses are invalid when recidiva exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Recidiva Appeal Ground Prescription Defense Inadmissible Appeal Lower Court Reasoning recidiva nell'infrazione spesa periodica inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTE FRANCESCO nato a MESAGNE il 09/05/1968 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Di Coste, ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la l'omessa motivazione della sentenza di appello, sull'assunto che la stessa si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello motivato "per relationem" fornendo una giustificazione propria del provvedimento, previo confronto con le deduzioni e con le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02) ((si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che la seconda e la terza doglianza dell'unico motivo di ricorso con cui si lamentano rispettivamente, l'intervenuta prescrizione del reato e l'omessa esclusione della recidiva non sono deducibili in sede di legittimità, avendo la recidiva non costituito dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e, quanto alla prescrizione, è manifestamente infondata avuto riguardo alla contestata e ritenuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1