Criminal appeal dismissed as repetitive and unfounded regarding recidivism and sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mircea Gheorghita Buzdugan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for the crime of recidivism and the sentencing rationale, arguing a lack of procedural standing regarding the underlying theft. The court rejected these claims as repetitive of arguments already dismissed on appeal and legally unfounded, noting that procedural conditions do not affect the constitution of the recidivism offense itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal that merely reiterates grievances already addressed and dismissed on appeal with correct legal reasoning, or that is manifestly unfounded, must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZDUGAN MIRCEA GHEORGHITA nato il 21/02/2002 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; ;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gheorghita Mircea Buzdugan, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione per la mancanza della condizione di procedibilità del delitto presupposto (furto) e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello ed ivi disattese con corrette argomentazioni logico giuridiche, oltre che manifestamente infondate (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); in particolare va ribadito che la mancanza di condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione (Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/2010, Rv. 247527 - 01. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18