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Ordinanza — n. 576/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal reasons and reiterative grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 576/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Sandra Cardarelli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the court's finding of liability for a theft and the civil compensation amount, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as either reiterative of previously dismissed grievances or legally unfounded, noting that civil compensation determination is reserved for the trial judge without mandatory explicit justification for predictable damages.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already dismissed or if it lacks specific reasons for the civil portion, as the trial judge's assessment of compensation is non-appealable without explicit motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grievances generic mitigating circumstances civil compensation determination procedural costs obbligo di restituzione restituzione dei conferimenti arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso di Sandra Cardarelli, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDARELLI SANDRA nato a SORA il 28/07/1978 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sandra Cardarelli, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha dato conto degli ammanchi di denaro posti in essere dalla ricorrente in relazione al denaro versato dai condomini e non destinato alle spese condominiali ( cfr. ag . 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile e si deduce, altresì, l'omessa giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto la parte non ha sviluppato in merito alle statuizioni civili alcun motivo di appello e comunque" In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile" (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, Rv. 285723 - 01); che con riferimento al diniego delle attenuanti generiche il motivo è manifestamente infondato poiché, al riguardo, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione ( nella specie cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d