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Ordinanza — n. 575/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific legal and factual grounds under criminal liability law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 575/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Maruzzella inadmissible due to its generic nature. Maruzzella challenged the reasoning behind a criminal liability judgment under Article 55, paragraph 9, of Legislative Decree 231/2007, but failed to provide specific legal or factual arguments. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter c.p.; Art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007: An appeal is inadmissible if it merely contests the motivation without indicating the specific legal and factual grounds supporting the requests.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal criminal liability Legislative Decree 231/2007 procedural costs Cassa delle ammende lack of specific grounds abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod.pen.
Art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007
Letto il ricorso di Cristian Maruzzella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007 (art.
art. 493-ter cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUZZELLA CRISTIAN nato a PALESTRINA il 24/12/1980 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Maruzzella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231/2007 (art. 493-ter cod.pen.,), è generico perché non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono le richieste; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/20