Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual reconstruction and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federico Addei inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 628 of the Penal Code, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected this because such a reconstruction is prohibited in cassation proceedings and the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: In cassation proceedings, appeals attempting to obtain a factual reconstruction based on evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance are inadmissible, as they constitute an impermissible re-evaluation of facts rather than a review of legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDEI FEDERICO (CUI 05ZSRG8) nato a ROMA il 02/09/1999 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; ITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Federico Addei, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ha dato conto della ragioni del proprio convincimento (si vedano in particolare pagg. 10-11 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/