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Ordinanza — n. 573/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 573/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 573/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASER HELAL HATEM RADWAN ABDALLA (CUI 06IGQQ2) nato il 20/07/2006 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Naser Helal Hatem Radwan Abdalla, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 573/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi di rigore rinuncia alla motivazione legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASER HELAL HATEM RADWAN ABDALLA (CUI 06IGQQ2) nato il 20/07/2006 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Naser Helal Hatem Radwan Abdalla, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/