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Ordinanza — n. 572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise substitute penalty issue at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Claudio Sgaramella inadmissible because the ground of law regarding the non-application of substitute penalties was not raised during the appeal proceedings. Although the appellant argued for the application of penalties under Article 20-bis of the Penal Code, the court noted that such requests must be made by the accused during the hearing of the appeal, not merely in the appeal act itself. Consequently, the court ruled that the omission of this procedural requirement precluded the examination of the substantive legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Substitute penalties for short custodial sentences require a specific request by the accused during the appeal hearing to be considered by the appellate court, and failure to raise this ground at that stage renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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substitute penalties appeal hearing requirement procedural inadmissibility Art 20-bis penal code cassation appeal grounds allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Infatti, "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Infatti, "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.
art. 20 bis cod. pen
Letto il ricorso di Claudio Sgaramella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA CLAUDIO nato a CERIGNOLA il 07/11/1995 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Sgaramella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Infatti, "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1