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Ordinanza — n. 570/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts are within lower court's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 570/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gulletta Carmelo inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's assessment of responsibility and the credibility of the victim, arguing for a factual reconstruction. The court rejected these claims because the evaluation of facts is exclusively reserved to the trial judge, and the cassation court lacks the power to re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the lower court, as such assessment is exclusively the prerogative of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation exclusive power merits cassation limits credibility assessment esame di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLETTA CARMELO nato a PIETRA LIGURE il 31/07/1961 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gulletta Carmelo, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta rispettivamente la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e l'attendibilità della persona offesa, oltre ad essere reiterativi di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1-4 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il