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Ordinanza — n. 569/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 569/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Lops inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Lops argued that the Court of Appeal failed to reclassify attempted robbery into attempted theft and absolve him due to a missing complaint. The court rejected these claims as non-specific because they merely repeated the grounds already rejected by the appellate court without providing new, substantive argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a specific, critical analysis of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments court of cassation procedural dismissal tentata violenza carnale rapina scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPS DOMENICO nato a CORATO il 11/11/1988 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Lops, ritenuto cheil primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata riqualificazione del reato di tentata rapina, in tentativo di furto e la mancata assoluzione per difetto di querela derivante dalla riqualificazione del reato, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della violenza idonea ad integrare il delitto di rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1118