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Ordinanza — n. 568/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Ubaldo Codamo inadmissible. Codamo challenged the lower court's finding of joint liability for extortion under Article 629 of the Penal Code, arguing against the reasoning used. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds joint liability extortion crime Cassazione dismissal opposizione al precetto esecutivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione condannatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Ubaldo Codamo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Ubaldo Codamo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODAMO UBALDO nato a SOVERIA MANNELLI il 11/01/1995 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ubaldo Codamo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto il Codamo concorrente nell'estorsione sulla base delle risultanze probatorie); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/