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Ordinanza — n. 567/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments were either already rejected or not properly raised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Loris Centorrino inadmissible due to procedural defects. The first ground of appeal, concerning a mitigating circumstance, was rejected because it merely reiterated a complaint already dismissed by the Court of Appeal. The second ground, regarding Article 62 of the Penal Code, was inadmissible because it was not formally deduced as an appeal reason in the prior proceedings. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates a complaint already rejected by the court of appeal or if it contains new grounds not previously deduced in the appeal proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of complaint failure to deduce procedural defect Court of Cassazione censura costituzionale esame di cassazione effetti dell'incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5 della sentenza impugnata); il secondo non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
Sentenza Corte Cost. n. 86 del 13/05/2024

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 86/2024
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTORRINO LORIS nato a MESSINA il 06/08/1994 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loris Centorrino, ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 13/05/2024 e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono inammissibili perché, il primo, reitera una censura già proposta in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); il secondo non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18