Ordinanza — n. 566/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKIRDI ABDEL MOULA nato il 11/08/1983 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Elkirdi Abdel Moula, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in quello di cui all'art. 624 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla corte di merito, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 566/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., in quello di cui all'art. 624 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla corte di merito, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sent.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKIRDI ABDEL MOULA nato il 11/08/1983 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elkirdi Abdel Moula, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in quello di cui all'art. 624 cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla corte di merito, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sent.
N. 43849 del 29/09/2023 Rv. 285313- 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso