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Ordinanza — n. 565/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 565/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE LORIS nato a ANZIO il 20/02/1994 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Loris Cervone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al complessivo tenore della motivazione con la quale la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria evidenziando la non necessità della stessa in quanto "Gli elementi sui quali si fonda l'accertamento di responasabilità del Cervone, non né contraddittori né controverbili (cfr. sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01 ; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 565/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al complessivo tenore della motivazione con la quale la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria evidenziando la non necessità della stessa in quanto "Gli elementi sui quali si fonda l'accertamento di responasabilità del Cervone, non né contraddittori né controverbili (cfr. sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01 ; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione domanda di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Loris Cervone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE LORIS nato a ANZIO il 20/02/1994 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loris Cervone, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo al complessivo tenore della motivazione con la quale la Corte di appello ha implicitamente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione istruttoria evidenziando la non necessità della stessa in quanto "Gli elementi sui quali si fonda l'accertamento di responasabilità del Cervone, non né contraddittori né controverbili (cfr. sul punto Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820 - 01 ; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/1