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Ordinanza — n. 564/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 564/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 564/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MATAR nato il 18/04/1960 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Matar Niang; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 564/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli procedimento per falsità prodotti identici perseguimento penale per truffa frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Matar Niang; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MATAR nato il 18/04/1960 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matar Niang; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18