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Ordinanza — n. 563/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments and lack of logical review authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luca Marchetti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the Court lacks authority to re-evaluate the lower court's logic or factual findings. The second ground was dismissed as inadmissible because it introduced a new aggravating circumstance not properly raised in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected based on procedural preclusion and the principle that new arguments must align with the original appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the logical soundness of lower court reasoning or consider new aggravating circumstances not raised in the original appeal, rendering such grounds inadmissible.

Parole chiave

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procedural preclusion new grounds inadmissibility logical review limitation aggravating circumstance timing Court of Cassation powers perseguimento penale per truffa indennizzo del difensore d'ufficio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Al riguardo occorre ribadire il principio secondo cui : "I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Caterina Rinaldi depositata in data 31/10/2025; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
art. 640 cod. pen
Caterina Rinaldi depositata in data 31/10/2025; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez.6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783 - 01
Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 262180 - 01
Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 262180 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI LUCA nato a ALBA il 06/08/1998 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Marchetti, letta la memoria difensiva dell'avv. Caterina Rinaldi depositata in data 31/10/2025; ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali oltre ad essere manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con gli orientamenti di questa Corte, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con riguardo all'identificazione dell'imputato ( si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;

Al riguardo occorre ribadire il principio secondo cui : "I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo"(Sez.6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783 - 01;

Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 262180 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.