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Ordinanza — n. 465/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific grounds regarding parking offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 465/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of liability for unauthorized parking, citing procedural flaws, non-applicability of a specific exemption article, and lack of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as either manifestly unfounded, generic, or lacking the required specificity for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds, lacks specific facts, or fails to demonstrate a violation of law with sufficient precision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds unauthorized parking lack of specificity court costs criminal liability procedural admissibility violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la declaratoria di responsabilità di Vertola Luciano per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
II) Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186/2000
art. 131-bis cod. pen
II) Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vertola Luciano nato a NAPOLI il 14/12/1965 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la declaratoria di responsabilità di Vertola Luciano per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 4febbraio 2019 (fatto accertato in data 21 . 1.20 20 ). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando: I) Violazione di legge in materia di prova dell’effettivo svolgimento della tipica attività contestata;

II) Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, atteso che, le motivazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto, posto che hanno dato atto che a seguito degli accertamenti svolti dapersonale della polizia municipale di Napoli , gli agenti avevano notato l'imputatonell'atto di indicare ad un soggetto alla guida di una autovettura il luogo ove parcheggiare, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto in maniera del tutto abusiva.

Veniva accertato che l'imputato era stato già sanzionato, con verbale in data 4 . 2 .2019 divenuto definitivo, di avere esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore. Anche il motivo sub II) è generico e attiene al merito, a fronte di una sentenza che ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la non particolare tenuità dell'offesa e l'abitualità della condotta. Analogamente, quanto al motivo sub III), va osservato che si trattata di doglianza totalmente priva di specificità e dunque inammissibile.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il Consigl