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Ordinanza — n. 463/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 463/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 463/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Arysy Hafid nato in (MAROCCO) il 10/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; La Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza del locale Tribunale , con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi1, 6 7, C.d.S. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, avrebbe dovutoessere l ’ accusa aprovarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio . Il ricorso èdel tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sorreggere l’impugnazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 463/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi1, 6 7, C.d.S. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, avrebbe dovutoessere l ’ accusa aprovarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio . Il ricorso èdel tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sorreggere l’impugnazione.

Parole chiave

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asilo di cittadini siriani asilo di famiglia afghana statuto di rifugiato procedura arbitrale diritto di soggiorno degli stranieri diritto musulmano
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Arysy Hafid nato in (MAROCCO) il 10/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza del locale Tribunale , con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi1, 6 7, C.d.S. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, avrebbe dovutoessere l ’ accusa aprovarne i presupposti oltre ogni ragionevole dubbio . Il ricorso èdel tutto generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che dovrebbero sorreggere l’impugnazione.

La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha accertato che si era verificato un incidente ai danni di VujeicAnthony, che si trovava alla guida della propria autovettura quando veniva investito da una auto OPEL risultata di proprietà dell’imputato.La tesi sostenuta dall’imputato, di aver prestato l’auto a un conoscente che avrebbe causato l’incidente, non aveva trovato alcun riscontro. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025 Il Consig