Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 443/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for driving without a license due to lack of habitual conduct exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 443/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license. The appellant argued for the exclusion of criminal liability under Article 131 bis of the Penal Code, but the court rejected this because the administrative violation was not habitual. Consequently, the court ruled that the conduct only acquires penal relevance in cases of recidivism within a two-year period, which was not established here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 116, comma 15, cod. strada: The exclusion of criminal liability for particular triviality does not apply to driving without a license unless the conduct is habitual, as penal relevance arises only from recidivism within a two-year period.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving without license exclusion of criminal liability habitual conduct requirement recidivism two year period inadmissible appeal contravention penal relevance Article 131 bis Penal Code guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
Art. 116, comma 15, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
d.lgs. n. 285 del 1992
116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Cologno Monzese il 15.10.2021) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda.
art. 131 bis cod.pen
Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Bitonto Mario nato a BISCEGLIE il 14/10/1976 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Cologno Monzese il 15.10.2021) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4000,00 di ammenda. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione formulando duemotivi con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato indicata dall’art. 131 bis cod.pen.

Il ricorso é manifestamente infondato. Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell'imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 11 febbraio 2025, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge. Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisitodella non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/20