Ordinanza — n. 438/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Deliu Arlind nato in (ALBANIA) il 05/06/1999 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; Con la decisione indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Pescaraha disposto la confisca della somma di euro 42.300nei confronti dell'imputato. L'imputato ricorre avverso l’ordinanza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca deldenaro. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 85 bis D.P.R. 309/1990, art. 240 bis cod. pen; Ordinanza — n. 438/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). E’ comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità dicui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Deliu Arlind nato in (ALBANIA) il 05/06/1999 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Pescara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Pescaraha disposto la confisca della somma di euro 42.300nei confronti dell'imputato. L'imputato ricorre avverso l’ordinanza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla confisca deldenaro. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e non si confronta con le deduzioni poste alla base della sentenza impugnata. Sul punto va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazionetra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). E’ comunque opportuno precisare che è applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis D.P.R. 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità dicui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo.
Il giudice di merito ha disposto correttamente la confisca della somma di denaro sulla base della sproporzione tra l ’ entità della stessa e la situazione economica del ricorrente, stante l'accertata assenza di redditi leciti a lui riconducibili. Alla statuizione del giudice di merito, rispettosa del disposto normativo nonché in linea con le emergenze processuali, il ricorrente oppone considerazioni, come detto, meramente generiche e congetturali. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il C