Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Tramma inadmissible and ordered him to pay costs. Tramma challenged the lower court's liability finding, arguing flaws in the reasoning and a need for evidence re-evaluation. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, argumentative criticism or attempting a substantive review of the trial evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the appellate judgment or if they attempt a re-evaluation of evidence in the merits, which is outside the scope of this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMMA GIUSEPPE nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/05/1942 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Tramma; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità reso a carico del ricorrente non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, nonché ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.