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Ordinanza — n. 363/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and merit review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the second-instance judgment, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the court rejected any attempt to re-evaluate the evidence on the merits, as such review is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the court of second instance, or if it attempts a re-evaluation of the evidence on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments merit review prohibition appellate judgment sufficiency court costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGIO VINCENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 17/08/1978 avverso la sentenza dei 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Sergio; ritenuto che le argomentazioni dedotte con il ricorso non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento in relazione al trattamento punitivo, rendendo sul punto una motivazione sufficiente e non illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.