Ordinanza — n. 362/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI ERMANNO nato a CASERTA il 05/06/1971 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso dilRiccardoiErmanno De Masi; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza del calcolo del termine di prescrizione in relazione al reato di ricettazione di cui al capo b), prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01, secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 362/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI ERMANNO nato a CASERTA il 05/06/1971 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dilRiccardoiErmanno De Masi; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza del calcolo del termine di prescrizione in relazione al reato di ricettazione di cui al capo b), prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01, secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.