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Ordinanza — n. 361/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 361/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO NICOLA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/07/1952 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Elccusg Nicola Rapicano; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, ha ad oggetto un motivo non deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 361/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie testimonianza inattendibile sviamento della giustizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPICANO NICOLA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/07/1952 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elccusg Nicola Rapicano; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, ha ad oggetto un motivo non deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, e inoltre sono tesi a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.