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Ordinanza — n. 358/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 358/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEGA GALLARDO CRISTIAN JESUS (CUI: 065E9A6) nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Cristian Jesus Vega Gallardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, nella specie, l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta tenuta dall'imputato successivamente alla commissione del reato, reiterativa di azioni analoghe a quelle oggetto del presente processo, dimostrasse la mancanza di una effettiva resipiscenza da parte dello stesso); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 358/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, nella specie, l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta tenuta dall'imputato successivamente alla commissione del reato, reiterativa di azioni analoghe a quelle oggetto del presente processo, dimostrasse la mancanza di una effettiva resipiscenza da parte dello stesso); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono del procedimento penale procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEGA GALLARDO CRISTIAN JESUS (CUI: 065E9A6) nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Jesus Vega Gallardo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, nella specie, l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove si rileva come la condotta tenuta dall'imputato successivamente alla commissione del reato, reiterativa di azioni analoghe a quelle oggetto del presente processo, dimostrasse la mancanza di una effettiva resipiscenza da parte dello stesso); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ott