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Ordinanza — n. 356/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 356/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA CARLA GIUSEPPINA nato a MONCALIERI il 30/07/1964 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Carla Giuseppina Scaglia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena per la continuazione esterna tra reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); considerato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, anche alla luce del principio di diritto secondo cui «viola il divieto della reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza» (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 356/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); considerato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, anche alla luce del principio di diritto secondo cui «viola il divieto della reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza» (cfr.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIA CARLA GIUSEPPINA nato a MONCALIERI il 30/07/1964 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carla Giuseppina Scaglia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena per la continuazione esterna tra reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); considerato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, anche alla luce del principio di diritto secondo cui «viola il divieto della reformatio in peius il giudice della impugnazione che, riconosciuta la continuazione esterna individuando il reato più grave in quello già giudicato con sentenza non irrevocabile, determini la pena base in misura superiore a quella stabilita con detta sentenza» (cfr.

Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Messina, Rv. 283107 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come ai fini della determinazione della misura dell'aumento di pena i giudici abbiano tenuto conto della gravità del reato, del suo inserimento in un contesto di illeciti seriali dello stesso tipo, dell'entità del profitto ricavato e della professionalità dimostrata nella commissione della condotta illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob