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Ordinanza — n. 354/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alex Viola inadmissible and ordered him to pay court costs. Viola argued that the Court of Appeal failed to properly qualify the facts as money laundering and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appeal merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, reasoned criticism, and that the lower court correctly exercised its exclusive power to evaluate factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it relies on the mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without specific argumentation, and if it attempts an improper re-evaluation of factual elements reserved exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation factual re-evaluation money laundering qualification generic mitigating circumstances appellate court powers court of cassation limits rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Alex Viola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA ALEX nato a CATANIA il 15/07/1988 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alex Viola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tale censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato al ricorrente (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, ove si valorizzano gli elementi probatori in base ai quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di riciclaggio contestato in rubrica); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva il negativo comportamento dell'imputato quale circostanza ostativa al riconoscimento delle invocate circostanze), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gi