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Ordinanza — n. 350/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for reiterating lower court arguments and exceeding appellate review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 350/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Maniscalco and Bortos inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law regarding the existence of money laundering and sentencing, but the court found their arguments merely repetitive of those rejected at the appellate level. The decision upheld the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own judgment for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat lower court arguments without new argumentation, and sentencing discretion belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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appellate review limits money laundering conviction sentencing discretion reiterative arguments inadmissible appeals riciclaggio internazionale di denaro recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Luca Calogero Maniscalco e Roxana Bortos; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 493-bis cod. pen.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Luca Calogero Maniscalco e Roxana Bortos; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 493-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANISCALCO LUCA CALOGERO nato a PINEROLO il 19/08/1978 BORTOS ROXANA nato il 11/04/1987 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Calogero Maniscalco e Roxana Bortos; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. ed alla individuazione del reato presupposto, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, entrambi i motivi di ricorso, contestando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato ai ricorrenti (si vedano, in particolare, le pagine da 5 a 11 dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico dei ricorrenti, in base alle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di riciclaggio contestato in rubrica, individuando altresì l'origine delittuosa ex art. 493-bis cod. pen. del denaro in valuta estera ricevuto dagli imputati); considerato, infine, che l'ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena in ragione della mancanza di prova certa in ordine alla natura del reato presupposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 11, paragrafo 4, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,