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Ordinanza — n. 349/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for robbery-related injuries due to procedural preclusion and discretionary damage assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Toderita and Gennaro inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a different factual reconstruction and excessive sentencing, but the court ruled that reviewing factual assessments and damage quantification is precluded in this jurisdiction. Consequently, the territorial court's application of the correct legal principles regarding robbery-related injuries and discretionary damages was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 585, 576, 61 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or discretionary damage assessments made by lower courts, as these fall within the exclusive jurisdiction of the appellate instance.

Parole chiave

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criminal appeal preclusion factual assessment review discretionary damage quantification robbery related injuries procedural inadmissibility testimonianza della vittima deposizione inattendibile sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 cod. pen.
Art. 61 cod. pen.
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020
pen.» (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv.
Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato il 20/06/1998 GENNARO SIMONE nato a ROMA il 26/03/2000 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marius Constantin Toderita e Simone Gennaro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c) dell'imputazione contestato al Toderita, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di rilevanza ed attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 628 cod. pen. (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, anche alla luce della documentazione medica attestante una lesione compatibile con la dinamica degli eventi ricostruita dalla stessa e dagli accertamenti effettuati dalle forze di polizia nell'immediatezza dei fatti); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo d) dell'imputazione contestato al Toderita e della mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che a tale riguardo, infatti, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni della sussistenza del reato contestato al ricorrente, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.» (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo e) dell'imputazione contestato ad entrambi gli imputati, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la mancanza della motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta al Toderita, è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla censura proposta atteso che, al contrario di quanto dedotto, la Corte territoriale ha congruamente riscontrato le doglianze prospettate nell'atto di gravame (si vedano al riguardo le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il quinto motivo di ricorso, con cui di deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova del danno alle parti civili non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza «In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento» (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., Rv. 288231 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ;;WZAti in favore della Cassa delle ammen