Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 342/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Giuseppe Minniti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell'atto di impugnazione; considerato, peraltro, che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di legittimazione dell'associazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 18/08/1982 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Minniti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell'atto di impugnazione; considerato, peraltro, che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.