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Ordinanza — n. 336/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Shina Jamaika Dossena inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued for acquittal based on the presumption of innocence and procedural violations regarding the crime of illegal possession. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat those already rejected by the lower court without offering a new critical argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity criminal procedure code presumption of innocence illegal possession crime cognizione del ricorso per cassazione insufficienza di prove impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Shina Jamaika Dossena; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Shina Jamaika Dossena; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSSENA SHINA .JAMAIKA nato a MILANO il 13/02/1998 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Shina Jamaika Dossena; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., anche per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai vizi dedotti, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della ricorrente e della sussistenza del reato in parola (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie contestata all'imputata, che all'atto della perquisizione effettuata presso la sua abitazione non aveva saputo fornire alcuna indicazione in merito alla provenienza dei numerosi beni ivi rinvenuti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob