Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds for re-evaluating trial court evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Mattucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mattucci challenged the lower court's finding of criminal liability for theft, arguing the evidence was contradictory or insufficiently motivated. The court rejected these claims because Italian law strictly prohibits the cassation court from re-evaluating factual evidence or substituting its own judgment for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment for that of the lower courts, rendering appeals based on alleged contradictions in evidence inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTUCCI MARIO nato a PADOVA il 23/01/1968 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Mattucci e letta la memoria depositata per il ricorrente in data 18 settembre 2025;; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., denunciando la contraddittorietà e/o assenza della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, infatti, che la prima doglianza, che contesta l'erronea valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, risulta fondata su motivi non consentiti dalla legge in questa sede, essendo finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova indiziaria a carico del ricorrente, costituite dalla intestazione formale del veicolo, dalla prova del suo effettivo utilizzo in base alle contravvenzioni stradali personalmente elevategli e dalla personale richiesta di demolizione dell'auto circa un mese dopo l'ultima condotta illecita contestata); che, inoltre, le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla seconda censura, che deduce il vizio di travisamento della prova per avere i giudici di merito fondato il proprio convincimento su una prova inesistente, atteso che la stessa è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; considerato che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi la censura proposta nella mera considerazione che l'invio per posta ordinaria dei solleciti di pagamento indirizzati all'imputato non potesse valere quale notifica degli stessi, circostanza che non incide in alcun modo sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso