Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat rejected appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for fraud, but the court found his complaints lacked specificity by merely repeating arguments already rejected at the appellate level. The decision emphasized that valid challenges to a judgment's reasoning must be distinct and argumentative, not just a restatement of previous failures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present specific, argumentative grounds distinct from those already rejected; mere repetition of previous complaints or general criticisms of persuasiveness without addressing essential logical flaws renders the appeal inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a CECCANO 11 17/11/1991 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che tale censura non è consentita, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, dimostrative della chiara riconducibilità all'imputato sia dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative con la persona offesa che della postepay sulla quale quest'ultima aveva versato le somme di denaro richieste); considerato, infine, che anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, deve rilevarsi come la doglianza risulti priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno