Court dismisses appeal for process remittal due to generic accusations and procedural incompatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal for process remittal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Giuseppe Barone, submitted generic accusations against judges and law enforcement without specific legal or factual support. The court rejected the request because the arguments lacked the required detail to evaluate the statutory grounds for remittal and were procedurally incompatible with the current trial format.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, 46 cod. proc. pen.; A request for process remittal is inadmissible when based on generic accusations lacking specific legal or factual grounds and when incompatible with the applicable trial procedure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BARONE GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE JATO il 05/03/1965 trasmessa con ordinanza del 04/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la richiesta di rimessione del processo ex artt. 45 e 46 cod. proc. pen. depositata per Giuseppe Barone; ritenuto che la richiesta prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, in riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza o meno di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili; ritenuto, in particolare che la richiesta contiene una serie di accuse nei confronti di magistrati, professionisti ed esponenti delle forze dell'ordine e inoltre rassegna una serie di circostanze di fatto che, in quanto esposte in maniera generica e non lineare, non consentono una compiuta valutazione rispetto ai presupposti per la rimessione del processo indicati all'art. 45 cod. proc. pen.; ritenuto altresì che la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata nell'interesse dell'istante risulta incompatibile con il rito applicato e pertanto non può essere accolta; rilevato, pertanto, che il ricorso per rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.