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Ordinanza — n. 25771/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty congruity in a plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25771/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the appellate court failed to justify the sentence's congruity, merely ratifying the plea agreement. The court ruled that since the penalty was determined in accordance with the parties' agreement, complaints about its congruity are inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals challenging the congruity of a sentence fixed pursuant to a plea bargain are inadmissible when the lower court's reasoning confirms the agreement's terms.

Parole chiave

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plea bargain sentencing penalty congruity inadmissible appeal procedural exhaustion judicial ratification sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza dell'11dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 599-bis cod. pen
Con sentenza dell'11dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena irrogata ad Angelo Gitano per il reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
pen., in riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena irrogata ad Angelo Gitano per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).
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Testo completo

icorso proposto dal Gitano Angelo, nato a Napoli il 20/08/1957 avverso la sentenza dell'11/12/2025 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., in riforma della pronuncia emessa il 17 giugno 2024 dal Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena irrogata ad Angelo Gitano per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essersi laCorte territoriale limitata a ratificare l'accordo raggiunto, senza argomentare sulla congruità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione con cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che il motivo articolato dal ricorrente, non è deducibile, afferendo a vizi della motivazione in ordine alla congruità della pena, determinata in modo conforme all'accordo delle parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M