Italian Court dismisses extradition appeal as late, citing strict 10-day filing deadline under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed over ten days after the notification of the arrest order. The appellant argued that a subsequent correction of the legal citation reopened the filing deadline, but the court held that such corrections do not extend time limits. Consequently, the substantive arguments regarding double criminality and flight risk were not examined due to the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cod. proc. pen.; Art. 719 cod. proc. pen.: In extradition proceedings, appeals against precautionary measures must be filed within ten days of notification, and a subsequent correction of the original order does not reopen this statutory deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da Abdallahoui Gourari Amine, nato ad Orafo (Algeria) il 08/09/1963 avverso l'ordinanza emessa il 23/04/2026 dalla Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l'Avv. Guglielmo Ventrone, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 aprile 2026 la Corte di appello di Napoli ha convalidato l'arresto a fini estradizionali di Amine Abdallahoui Gourari e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.Con successivo provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. la Corte territoriale ha emendato l'errore contenuto nell'ordinanza del 23 aprile 2026, là dove si richiama, quale normativa applicabile, la Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria sottoscritta a Roma il 22.07.2003, mai entrata in vigore, in luogo dell'art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15.11.2000, ratificata con legge n. 146/2006.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Nullità del provvedimento per violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., poiché l'erroneo richiamo, effettuato nell'ordinanza del 23 aprile 2026, alla Convenzione di estradizione tra Italia e Algeria, sottoscritta a Roma il 22 luglio 2003 e mai entrata in vigore, successivamente corretto con l'indicazione dell'art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, ratificata con legge n. 146/2006, avrebbe inciso sulla validità del provvedimento impugnato e non sarebbe stato emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale. 2.2.
Nullità dell'ordinanza impugnata per tardività, essendo il provvedimento di correzione dell'errore materiale intervenuto oltre il termine di novantasei ore dall'arresto. 2.3. Violazione di legge per difetto del requisito della doppia incriminazione. Al ricorrente sono contestati il reato di riciclaggio e la violazione della disciplina in materia di cambi valutari e di movimenti transfrontalieri di capitali. L'indagine algerina, avviata il 22 settembre 2013, riguarda una società con sede a Orano, intestata alla moglie dell'estradando, titolare di una società di esportazione con sede in Spagna.
Tra le due società sarebbero intercorsi, tra il 2012 e il 2014, rapporti commerciali per un importo stimato in euro 2.500.000, sospettati di celare proventi di false fatturazioni incrociate. Secondo la difesa, la normativa di riferimento sarebbe quella di cui al d.lgs. n. 74/2000, ma non risulterebbero superate le soglie di rilevanza penale richieste. 2.4. Violazione di legge per difetto di concretezza e attualità del pericolo di fuga. I fatti per cui si procede sono molto risalenti e nelle more il ricorrente non ha subito procedimenti penali, svolge regolare attività commerciale e gode della provvista sufficiente per la permanenza a disposizione della Corte distrettuale del luogo ove è stato prelevato.
3. Il 26 giugno 2026 è stata depositata, nell'interesse del ricorrente, una memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché è stato proposto tardivamente. Va rilevato che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi durante la procedura deve essere presentato nel termine indicato dall'art. 311 cod. proc. pen., ossia 10 giorni, decorrente, in base al disposto dell'art. 719 cod. proc. pen., dalla notificazione all'interessato o al difensore, successiva all'esecuzione, dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. 6, n. 3172 del 01/12/2021, dep. 2022, Talmaci, Rv. 282754 - 01;
Sez. 6, n. 435 del 05/12/2019, dep. 2020, Korshnov, Rv. 278094 - 01; Sez.1, n. 1038 del 18/4/1990, Gonon, Rv. 184097 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza, con cui è stato convalidato l'arresto ed è stata applicata la misura cautelare, è stata notificata ai difensori del ricorrente e a quest'ultimo — rispettivamente — il 23 aprile e il 24 aprile 2026. Il ricorso è stato proposto il 7 maggio 2026, ossia oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'anzidetta ordinanza al ricorrente, ultima delle due notificazioni effettuate (cfr.
Sez. 5, n. 45058 del 30/09/2014, Gheorghe, Rv. 262100 - 01, secondo cui, nell'ipotesi in cui la notificazione del provvedimento cautelare sia avvenuta in tempi diversi all'imputato e al suo difensore, il termine decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione). Va aggiunto che la successiva ordinanza di correzione non ha riaperto i termini per impugnare la prima ordinanza, potendo semmai legittimare il ricorso per cassazione avverso il solo provvedimento correttivo. In tal senso è l'orientamento costante di questa Corte (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Nwokoro, Rv. 286104 - 01;
Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995 - 01), secondo cui la correzione di un provvedimento giudiziale non determina la riapertura dei termini di impugnazione, poiché si limita a esplicitare un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, perfezionatosi al momento della sua emanazione e non a quello della correzione (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014, Faleh, Rv. 260341 - 01).
2. La tardività del ricorso, concernente l'applicazione della misura cautelare, impedisce l'esame dei motivi dedotti, restando impregiudicata ogni valutazione sul provvedimento di estradizione in sede di decisione sulla relativa richiesta.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno -/ 32000 n. 186) — della somma di euro mille, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
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