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Ordinanza — n. 25768/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to statutory exhaustion of remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25768/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the plea bargain sentencing procedure exhausts all legal remedies. The appellant challenged the application of the penalty under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of law. The Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding general claims of non-exhaustion of grounds for acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible if they merely allege the non-exhaustion of acquittal grounds, as the law restricts review to specific statutory violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal exhaustion of remedies statutory limitations Cassation procedure motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279761-01); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (v.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., si lamenta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
posto da Eke Paul, nato in Nigeria il 15/09/1994 avverso la sentenza in data 13/04/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi; OSSERVA Rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
posto da Eke Paul, nato in Nigeria il 15/09/1994 avverso la sentenza in data 13/04/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi; OSSERVA Rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., si lamenta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M
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Testo completo

posto da Eke Paul, nato in Nigeria il 15/09/1994 avverso la sentenza in data 13/04/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi; OSSERVA Rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si lamenta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01) e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M