Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to statutory limitations on review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal against the plea bargain sentencing decision inadmissible. The appellant argued a violation of law regarding the lack of verification for dismissal causes under Article 129, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, restricts review to specific statutory grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds for violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
el Tribunale di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Consigliere Giuseppe Biondi;OSSERVARilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444cod. proc. pen. e vizio di motivazione;rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate(da ultimo Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01);ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01)e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lostesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Biondi Pierluigi Di Stefano