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Ordinanza — n. 25578/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of grounds regarding unraised sentencing complaints and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25578/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals by Castillo, Concepcion, and Jimenez inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a second-instance judgment concerning drug offenses, specifically citing unraised complaints about sentencing conditions and procedural vices under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such grievances, not included in the appellate judgment's reasoning, cannot be raised at the cassation stage, and the substitution of a permanent with a temporary interdiction penalty did not create new grounds for complaint.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cassation appeals regarding second-instance judgments, grievances concerning omitted reasoning or sentencing conditions not raised in the appeal to the Court of Appeal are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unraised sentencing complaints omitted reasoning in judgment procedural vices in appeal Article 129 criminal procedure permanent interdiction substitution de plano inadmissibility remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 29 c.p.
278170);ritenuto, inoltre, che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubbliciuffici veniva sostituita con quella temporanea che, a tenore dell’art. 29 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 29 cod. pen
278170);ritenuto, inoltre, che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubbliciuffici veniva sostituita con quella temporanea che, a tenore dell’art. 29 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.
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Testo completo

Concepcion Yuleisi nato a La Spezia il 23/01/20003. Jimenez Rodriguez Luis Manuel nato nella Repubblica Domenicana il 13/04/1989avverso la sentenza del 19/03/2026 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto i ricorsi proposti nell'interesse di Caastillo Mordan Malvin Jesus, TejadaConcepcion Yuleisi e Jimenez Rodriguez Luis Manuel avverso la sentenza inepigrafe emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per i delitti in materia distupefacenti;esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello,con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cuiall’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena nontrasfusi nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o peressere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M. Rv. 278170);ritenuto, inoltre, che la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubbliciuffici veniva sostituita con quella temporanea che, a tenore dell’art. 29 cod. pen.,è stabilita nella misura fissa di anni cinque, di guisa che le doglianze in relazionealla eccessiva durata non sono proponibili.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili conprocedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella Ianniciello Pierluigi Di Stefano