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Sentenza — n. 25575/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25575/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25575/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocedimento a carico di Marroni Gianfranco, nato a Sassari il 30/09/1974avverso la sentenza del 22/07/2024 del Tribunale di Tempio PausaniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore chechiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato èestinto per prescrizione.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 22/07/2024 Tribunale di Tempio Pausania ha ritenutola penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 366 cod. pen. ,contestualmente assolvendolo dal delitto di cui all'art. 341 bis cod. pen. perché ilfatto non sussiste.Per giungere alla pronuncia di assoluzione il Tribunale ha valutato che lapresenza di più persone, senza che vengano udite le parole offensive, nondeterminerebbe di per sé il maggior disvalore sociale del fatto che è richiestodall'art. 341 bis cod. pen. e che, nel caso di specie, non può ritenersi integrata lafattispecie di reato, poiché non risulta provato che le frasi offensive proferite dalMarroni siano state realmente percepite da più persone.2.

Regesto Legislator

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art. 366 cod. pen, art. 341 bis cod. pen; Sentenza — n. 25575/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Interpone ricorso il Procuratore Generale presso la sezione distaccata dellaCorte di appello di Sassari, ritenendo che, per orientamento consolidato dellepronunce di legittimità, è sufficiente che le frasi offensive, rivolte al pubblicoufficiale, possano essere udite da presenti e non che esse siano effettivamenteudite e comprese.Dal momento che il Marroni ha pronunciato all'indirizzo dei pubblici ufficialiintervenuti e alla presenza di più persone le espressioni offensive descritte nelcapo B) dell'imputazione nella consapevolezza delle offensività delle frasi rivoltealla presenza di più persone, il ricorrente richiede l'applicazione dell'art. 620,comma 1, lett.

Parole chiave

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oltraggio alla corte pubblica istigazione a delinquere ingiuria ricusazione del pubblico ministero perseguimento penale per diffamazione ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 366 cod. pen
Con sentenza in data 22/07/2024 Tribunale di Tempio Pausania ha ritenutola penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 366 cod. pen.
art. 341 bis cod. pen
,contestualmente assolvendolo dal delitto di cui all'art. 341 bis cod. pen.
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Testo completo

ocedimento a carico di Marroni Gianfranco, nato a Sassari il 30/09/1974avverso la sentenza del 22/07/2024 del Tribunale di Tempio PausaniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore chechiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato èestinto per prescrizione.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 22/07/2024 Tribunale di Tempio Pausania ha ritenutola penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 366 cod. pen. ,contestualmente assolvendolo dal delitto di cui all'art. 341 bis cod. pen. perché ilfatto non sussiste.Per giungere alla pronuncia di assoluzione il Tribunale ha valutato che lapresenza di più persone, senza che vengano udite le parole offensive, nondeterminerebbe di per sé il maggior disvalore sociale del fatto che è richiestodall'art. 341 bis cod. pen. e che, nel caso di specie, non può ritenersi integrata lafattispecie di reato, poiché non risulta provato che le frasi offensive proferite dalMarroni siano state realmente percepite da più persone.2.

Interpone ricorso il Procuratore Generale presso la sezione distaccata dellaCorte di appello di Sassari, ritenendo che, per orientamento consolidato dellepronunce di legittimità, è sufficiente che le frasi offensive, rivolte al pubblicoufficiale, possano essere udite da presenti e non che esse siano effettivamenteudite e comprese.Dal momento che il Marroni ha pronunciato all'indirizzo dei pubblici ufficialiintervenuti e alla presenza di più persone le espressioni offensive descritte nelcapo B) dell'imputazione nella consapevolezza delle offensività delle frasi rivoltealla presenza di più persone, il ricorrente richiede l'applicazione dell'art. 620,comma 1, lett.

l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto e di individuare pertanto nella misura di giorni 15 di reclusione l'aumento exart. 81 cpv cod. pen. da applicare al reato già ritenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilitàdel reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressionioffensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché giàquesta potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere lasua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogliavvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispettoa quelle ordinarie (Sez. 6, Sentenza n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv.269828 – 01;

Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546).3. Dalla sentenza impugnata emerge che ai fatti erano presenti ‘due soggettistranieri verosimilmente conoscenti del Marroni’, che ben potevano udire le frasiprofferite (‘tanto avete sempre ragione voi’; ‘muovetevi che non ho tempo diarrogantare con voi, tanto non firmo e non ritiro nulla’; ‘non siete nessuno, ponilaa frobi cudu (mettilo a pulire il culo)’) di indiscutibile tenore offensivo edispregiativo nei confronti dei pubblici ufficiali.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata; tuttavia, si rilevache, pur essendo i fatti stati commessi il 15/01/2019, dall’ultimo atto interruttivo,costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso il 10 febbraio 2020, risultanodecorsi sei anni, ragione per la quale all’annullamento del capo assolutorio delladecisione di merito non può seguire giudizio di rinvio, essendo maturato il terminedi prescrizione intermedio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 341bis cod. pen. è estinto per prescrizione.Così deciso il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Pierluigi Di Stefano