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Ordinanza — n. 25561/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a Bari Tribunal sentence inadmissible. The appellant argued for violation of law and reasoning defects regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but failed to cite the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale; Art. 616 del codice di procedura penale: The appeal against a sentence pronounced under Art. 444 c.p.p. is admissible only for specific statutory grounds; failure to cite them renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Art. 448 c.p.p. grounds Art. 444 c.p.p. sentence Procedural costs award Violation of law argument imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 23 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a Massimiliano Delfino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa adeguata esposizione delle ragioni dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.,proc.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 23 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a Massimiliano Delfino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

Pacilli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato a Massimiliano Delfino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa adeguata esposizione delle ragioni dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.,proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo sostanzialmente dedotto vizi della motivazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M