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Sentenza — n. 25559/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25559/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a Dorian Puja la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione provvisoria.2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato sia del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico denominata La Sacra Famiglia, diretta da Aureliano Agordati, Sasha Rosettani e Sirio Pepi, operante nelle Marche ed altri territori, sia di un reato scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25559/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo e il terzo motivo, entrambi relativi all'applicazione della custodia cautelare in carcere, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendola non superata, e ha individuato plurimi elementi indicativi dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha valorizzato, in particolare, la spregiudicatezza dell'indagato, i rapporti con i vertici del gruppo ancora operativi, il coinvolgimento nella movimentazione di un ingente quantitativo di stupefacente e la rete di conoscenze posta al servizio dell'organizzazione dedita al narcotraffico.

Parole chiave

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organizzazione criminale appartenenza a una banda attività criminosa membro della famiglia reati contro la famiglia atti penali

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/90
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato sia del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico denominata La Sacra Famiglia, diretta da Aureliano Agordati, Sasha Rosettani e Sirio Pepi, operante nelle Marche ed altri territori, sia di un reato scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.
art. 275 cod. proc. pen
La motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell'art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto 4specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive.
art. 616 cod. proc. pen
li rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Puja Dorian, nato in Albania il 02/06/2000 avverso l'ordinanza del 14/04/2026 del Tribunale di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a Dorian Puja la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione provvisoria.2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato sia del delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico denominata La Sacra Famiglia, diretta da Aureliano Agordati, Sasha Rosettani e Sirio Pepi, operante nelle Marche ed altri territori, sia di un reato scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/90.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad entrambi i reati ascritti provvisoriamente al ricorrente e al suo ruolo nel sodalizio. Secondo la difesa, sarebbero stati valorizzati elementi inidonei a integrare indizi gravi e precisi. 3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari; nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe desunto la persistente operatività del sodalizio dalla latitanza di Sacha Rosettani, ma non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente, se rimesso in libertà, potrebbe riallacciare contatti con il I atitante. 3.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura cautelare applicata. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere sarebbe incompatibile, secondo il ricorrente, con l'assenza di gravità indiziaria e di concrete esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto i motivi dedotti sono nel complesso•infondati.

2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01;

Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del 2giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio.

3. Riguardo al primo motivo va osservato che il Tribunale di Ancona ha valorizzato in modo congruo le risultanze investigative (consistite in comunicazione di notizia di reato, intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e videoripresa, localizzazioni mediante dispositivi gps, analisi dei tabulati telefonici, dati estratti dagli snnartphone sequestrati, dichiarazioni di Vittorio Maria Raimondo, riscontrate da plurimi elementi oggettivi, nonché attività di perquisizione e sequestro), considerandole idonee a ricostruire non solo i reati fine, ma anche l'esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, facente capo ad Aureliano Agordati, Sasha Rosettani e Sirio Pepi.

L'assiduità dei contatti, la reciproca conoscenza tra gli associati e la solidarietà interna al gruppo, emergenti dalle conversazioni captate, sono state ritenute indicative della consapevole adesione degli indagati a una stabile struttura associativa. Con specifico riferimento al ricorrente, il Collegio del riesame ha evidenziato che, secondo le dichiarazioni di Vittorio Maria Raimondo, corroborate da plurimi riscontri oggettivi, Dorian Puja era stabilmente legato a Sasha Rosettani, che se ne avvaleva quale autista e supporto operativo nella gestione del deposito di stupefacente di Porto Recanati, nonché, all'occorrenza, per attività coercitive funzionali alla riscossione dei crediti del sodalizio.

Il Giudice della cautela ha anche valorizzato: i servizi di osservazione, che documentavano il ricorrente accanto a Sasha Rosettani nelle attività di gestione logistica e nell'utilizzo di B B e camere d'albergo per gli scambi di stupefacente; le conversazioni captate, tra cui quella in cui Aureliano Agordati riferiva di essere stato in passato fermato mentre era in auto con "Dorian"; il rinvenimento, nell'auto di Puja, di 69.000 euro confezionati in mazzette avvolte in cellophane, modalità ritenuta tipica della circolazione del denaro da traffico di droga; il riferimento di Raimondo alla disponibilità di armi da parte dell'indagato, coerente con la funzione di uomo di forza del gruppo; il possesso di telefoni criptati, procurati da Aureliano Agordati ai principali collaboratori e funzionali ai contatti con soggetti di elevato spessore criminale, incaricati delle forniture.

Da tali elementi il Tribunale ha desunto, con motivazione immune da censure, la partecipazione del ricorrente, quale organizzatore, al gruppo dedito al 3traffico di sostanze stupefacenti, individuando fatti concreti rivelatori del suo stabile inserimento nel sodalizio con ruolo apicale, ossia del suo rapporto di collaborazione continuativo volto al perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, contribuire al suo mantenimento e favorire il comune fine di lucro derivante dal traffico di droga.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha indicato specifici passaggi della decisione idonei a disarticolare o comunque a incrinare la complessiva tenuta del percorso logico-argomentativo del Collegio del riesame, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari. Tale prospettazione, però, è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché mira a ottenere un'inammissibile rilettura di merito del compendio indiziario. 3.1. È parimenti immune da vizi la parte dell'ordinanza impugnata relativa ai gravi indizi concernenti il reato fine di cui al capo 2).

Il Tribunale — con argomentazioni che si sottraggono ai rilievi consentiti in sede di legittimità — ha valorizzato le dichiarazioni di Vittorio Maria Raimondo, sorrette da plurimi riscontri oggettivi, secondo cui Dorian Puja aveva accompagnato Sasha Rosettani presso l'abitazione del dichiarante con più borse contenenti 58 kg di marijuana, poi sequestrati. L'immobile era stato messo a disposizione da Raimondo, dietro corrispettivo mensile di 700 euro, quale deposito dell'organizzazione. Con la motivazione dell'ordinanza impugnata il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare in maniera assertiva il ragionamento articolato dal Giudice del riesame, senza evidenziare, però, profili di effettiva illogicità.

4. Il secondo e il terzo motivo, entrambi relativi all'applicazione della custodia cautelare in carcere, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendola non superata, e ha individuato plurimi elementi indicativi dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha valorizzato, in particolare, la spregiudicatezza dell'indagato, i rapporti con i vertici del gruppo ancora operativi, il coinvolgimento nella movimentazione di un ingente quantitativo di stupefacente e la rete di conoscenze posta al servizio dell'organizzazione dedita al narcotraffico.

La motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell'art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto 4specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive. Giova precisare che la sussistenza delle anzidette esigenze cautelari rende irrilevante la censura relativa al pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., pur a fronte di una motivazione effettivamente generica sul punto, fondata sull'asserita possibilità che il ricorrente interferisca con l'acquisizione della prova mediante il concordamento di versioni comuni con i correi o l'individuazione di persone disponibili a sostenere ricostruzioni alternative sul significato delle conversazioni intercettate o sulle ragioni degli spostamenti monitorati dalla polizia giudiziaria.

5. li rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M