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Sentenza — n. 25553/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure of boating license due to lack of motivation regarding corruption conspiracy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to confirm the preventive seizure of the respondent's boating license. The defense argued the seizure order lacked motivation regarding the respondent's alleged knowledge of a corruption scheme and the necessity of the measure. The court rejected these claims, finding the lower court properly addressed the evidence of the respondent's posthumous inclusion in fraudulent exam records and the risk of further illegal acts.

Regesto Legislator

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Art. 324, comma 7; Art. 309, comma 9 cod. proc. pen.: The appeal against a preventive seizure order is inadmissible if the lower court has sufficiently reasoned the existence of the presumption of crime and the necessity of the measure, even when the defendant contests their personal involvement in the alleged criminal conspiracy.

Parole chiave

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preventive seizure order corruption conspiracy boating license confiscation lack of motivation appeal periculum in mora posthumous exam records Cassation inadmissibility azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 324, comma 7 of the Code of Criminal Procedure
Art. 309, comma 9 of the Code of Criminal Procedure
Art. 240, comma 1 of the Penal Code
Quanto al periculum in mora, la ordinanza ha ritenuto sia la confiscabilità della patente ai sensi dell'art. 240, comma 1 , cod.
Art. 252 of the Code of Criminal Procedure
Quanto al periculum in mora, alla dedotta mancanza di motivazione - in quanto alla natura di corpus delicti alla patente nautica conseguiva la necessità di emettere un diverso decreto ex art. 252 cod.
Art. 40, comma 2, letter c) of D.M. 146/2008
pen., giustificando l'esigenza probatoria del vincolo e rilavando la possibilità di salvaguardare le esigenze di sicurezza con il provvedimento di sospensione per ragioni di pubblica sicurezza ex art. 40, comma 2 lett.
art. 252 cod. proc. pen
Quanto al periculum in mora, alla dedotta mancanza di motivazione - in quanto alla natura di corpus delicti alla patente nautica conseguiva la necessità di emettere un diverso decreto ex art. 252 cod.
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Testo completo

o a Palermo il 19/04/1976 avverso la ordinanza del 17/02/2026 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe I! Tribunale di Palermo, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Angelo Amato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23.01.2026 dal Giudice per le indagini preliminari, ha confermato detto decreto con il quale è stata sequestrata la patente nautica n. AA 197336 rilasciata al predetto in relazione ai reati di corruzione, falso in atto pubblico e falsa attestazione provvisoriamente ascrittigli.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con unico motivo mancanza di motivazione in ordine ai vizi genetici del decreto di sequestro preventivo dedotti in sede di riesame nonché violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. La ordinanza non ha argomentato in ordine alle censure mosse dalla difesa quanto alla prova dell'ipotizzato accordo corruttivo tra il ricorrente e Felice e/o Giuseppe Cardinale, nonché in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa l'esistenza dell'altrui patto corruttivo - non avendo egli preso parte all'accordo criminoso tra Felice Cardinale e Salvatore Troncale - e sull'eventuale accettazione postuma di tale accordo con la c.d. messa a disposizione del relativo prezzo della corruzione, sulla quale mancava qualsiasi motivazione nel decreto di sequestro.

Quanto alla ipotesi di falso sub capo 2, l'ordinanza non si confronta con il dedotto contenuto della conversazione di cui al prog. 99 del 20/05/2021 sess. 17, rilevante ai fini del fumus delicti. Quanto al periculum in mora, alla dedotta mancanza di motivazione - in quanto alla natura di corpus delicti alla patente nautica conseguiva la necessità di emettere un diverso decreto ex art. 252 cod. proc. pen., giustificando l'esigenza probatoria del vincolo e rilavando la possibilità di salvaguardare le esigenze di sicurezza con il provvedimento di sospensione per ragioni di pubblica sicurezza ex art. 40, comma 2 lett. c), d.m. 146/2008 - la ordinanza è priva di pregio laddove tenta di sanare l'eccepita nullità del decreto di sequestro.

3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

22. Il provvedimento impugnato ha riconosciuto il fumus delicti dei reati posti a base del decreto di sequestro preventivo che individuano la vicenda corruttiva secondo la quale - tramite accordo corruttivo con componenti dell'Ufficio della motorizzazione civile di Palermo - era garantito a vari soggetti il superamento dell'esame per il conseguimento della patente nautica svoltosi il 20.5.2021, falsificando i verbali di esami che attestavano il regolare svolgimento delle prove da parte dei candidati interessati - tra i quali l'Amato - ai quali erano rilasciate le rispettive patenti nautiche, che falsamente attestavano la sussistenza dei requisiti richiesti.

3. Alla deduzione difensiva della mancanza di prova della consapevolezza e volontà dell'Amato del patto corruttivo siglato dai pubblici ufficiali Troncale e De Caro e i titolari delle autoscuole Felice e Giuseppe Cardinale, la ordinanza ha opposto la ricostruzione della vicenda corruttiva tra i pubblici ufficiali e gli intermediari della autoscuola che operavano nell'interesse dei candidati presentatisi come privatisti, tra i quali l'attuale ricorrente, ai quale era garantito il superamento dell'esame mediante modalità fraudolente consistenti nell'anticipazione dei quesisti e nell'omesso sostenimento delle prove di esame.

Quanto all'attuale ricorrente, egli risultava assente il giorno dell'esame e inserito in via postuma nel verbale della prova di esame, riscontrandosi macroscopiche anomalie nello svolgimento delle prove teoriche e di carteggio a suo riguardo - come degli altri candidati - che ne avrebbero dovuto escludere l'idoneità. Di qui il rigetto della posizione difensiva, irragionevolmente attestata sulla mancanza di conoscenza del patto corruttivo da parte del suo beneficiario, assente proprio il giorno dell'esame. Quanto al periculum in mora, la ordinanza ha ritenuto sia la confiscabilità della patente ai sensi dell'art. 240, comma 1 , cod. pen., sia l'evidenza del pericolo di ulteriori effetti pregiudizievoli correlati alla circolazione in mare in assenza di accertate competenze.

4. Ritiene il Collegio che manifestamente infondata è la censura in ordine alla sussistenza del fumus delicti, avendo la ordinanza dato conto - considerato il noto limite di ricorribilità della violazione di legge, in materia di misure cautelari reali - della infondatezza della versione difensiva della posizione di inconsapevole beneficiario della vicenda corruttiva del ricorrente, alla quale il ricorrente oppone una inammissibile generica rilettura del quadro indiziario. Quanto al periculum in mora, la censura è generica rispetto alli incensurabile individuato pericolo di favorire ulteriori condotte illecite o protrarre nel tempo gli effetti dell'illecito commesso, correlato alla libera disponibilità della patente nautica falsamente e indebitamente conseguita.

35. Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M