Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged the wrong aggravating circumstance in a continued drug offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lunghi against a preliminary investigation judge's sentencing decision regarding cocaine trafficking. The appellant argued that the court incorrectly identified the most serious aggravating circumstance, claiming a 151-gram quantity was more severe than the four-kilogram quantity cited. The court ruled the appeal inadmissible because the request lacked a legal basis under the Code of Criminal Procedure, as the correct aggravating circumstance was determined abstractly based on the statutory penalty for the continued offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the sentencing decision on grounds not permitted by law, such as disputing the identification of the most serious aggravating circumstance in a continued offense when the correct determination follows abstract statutory rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
da Lunghi Andrea, nato a Portomaggiore il 08/12/1990 avverso la sentenza del 22/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lunghi, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia l'illegalità della pena, per essere stata ritenuta quale violazione più grave, ai fini dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., quella di cui all'art. 73, comma 1, relativa ad un quantitativo di cocaina pari a circa 151 grammi netti, anziché quella di cui al comma 4, riguardante circa quattro chilogrammi netti.2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per un motivo non consentito dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.
3. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La pena applicata al ricorrente, invece, non solo non è illegale, tale essendo soltanto quella che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando l'eventuale violazione di legge nei passaggi intermedi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); ma anzi è corretta, poiché, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, sulla base della pena edittale prevista per il reato (per tutte, Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
P.Q.MIl Consigli 1-e estensore Il PresidenteMarti ? Ros ti Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 07 LUG 2026 FUN O GIUDIZIARI Dott. useppina Cirimele